Questo post serve sostanzialmente come promemoria e riferimento personale per il sottoscritto che:
- sta pagando da quattro anni la tassa di concessione governativa (12.91€/mese);
- attualmente ha un abbonamento business con H3G, la quale si riserva il simpatico diritto di addebitare una penale di 365€ in caso di disdetta anticipata (a due mesi e mezzo dalla scadenza naturale di un contratto da 39€/mese).
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.47/E del 18 giugno 2008, punto 3.4 (documento in formato PDF)
D. Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?
R. L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)
A settembre chi me lo fa fare di aprire un nuovo contratto business con un altro operatore, vincolarmi per 24 mesi e pagare 309.84€ allo stato per la concessione governativa?




