Entriamo nel dettaglio: ecco i nuovi limite di deduzione confrontati con i vecchi.

Utilizzati solo come strumentali nell’attività propria dell’impresa

Fino al 2005: deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
Dal 2006: deducibilità integrale (100%) di tutti i costi

A uso pubblico

Fino al 2005: deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
Dal 2006: deducibilità integrale (100%) di tutti i costi

In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

Fino al 2005: deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
Dal 2006: deducibilità integrale fino all’importo che costituisce il reddito di lavoro (fringe benefit) a prescindere dalla durata dell’uso promiscuo

Utilizzato da agenti

Fino al 2005: deducibilità dei costi nella misura dell’80% e fino al limite di €25.822,84. Regole proporzionali al limite di costo per il leasing ed entro limiti fissi per locazione e noleggio
Dal 2006: deducibilità dei costi nella misura dell’80% e fino al limite di €25.822,84. Regole proporzionali al limite di costo per il leasing ed entro limiti fissi per locazione e noleggio

Utilizzati nell’esercizio d’impresa in situazione diversa da quelle precedenti

Fino al 2005: deducibilità delle quote di ammortamento nella misura del 50% nei limiti del costo di €18.075,99; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canone di locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità del 50% per le altre spese
Dal 2006: nessuna deducibilità

Utilizzati da artisti e professionisti

Fino al 2005: deducibiltà nei limiti indicati sopra per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato
Dal 2006: deducibilità delle quote di ammortamento nella misura del 25% nei limiti del costo di €18.075,99; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canone di locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità del 25% per le altre spese


La linea di questo insulso governo era chiara da tempo, ma quello che ho scoperto oggi è al limite della vergogna. Non è mia abitudine parlare di politica in questo blog, ma il fatto stesso che abbia scoperto questo fatto dopo due settimane non è certamente sintomo di una “informazione” in mano all’opposizione.

Piccola premessa: io non sono un dipendente nè un professionista, ho una ditta individuale come, credo, molti dei lettori/tecnici di questo blog.

Altra doverosa premessa: per chi non lo sapesse un autonomo non ha diritto a ferie pagate, non ha la copertura per la malattia, non ha uno stipendio fisso, non ha tredicesime, quattordicesime, benefit, premi di produzione. Uno dei pochi vantaggi dell’essere autonomo è la possibilità di scaricare le spese legate all’esercizio della professione: tra queste l’acquisto di un’automobile e le relative spese di gestione (manutenzione, bollo, assicurazione).

Non che sia una cosa semplice: puoi scaricare fino a 18.075,99€ in cinque anni e tutte le altre spese vengono considerate come costo al 50%, iva indetraibile (vedi sotto).

Facciamo un esempio pratico: nel 2005 compri una macchina da 24.000€ e in un anno ci spendi 2400 € (bollo, assicurazione, carburante). Cominciamo a togliere l’iva (4400€, in realtà il discorso sarebbe più complesso per l’iva d’acquisto dell’automobile), restano 20.000€ per l’auto e 2000€: dei 20.000€ potrai scaricarne solo 18.075,99€, dei 2000€ solo la metà. Morale della favola: per il 2005 ti scarichi 3259,5 € e non recuperi un centesimo di IVA.

Il governo Prodi nelle ultime settimane si è preso una bella botta con la sentenza della corte Europea sulla indetraibilità dell’IVA sugli automezzi. Come ha reagito? Questa la prima reazione del geniale Visco:

Le ripercussioni finanziarie della sentenza della Corte di Giustizia europea sulla detraibilità dell’Iva relativa alle autovetture aziendali saranno di pesante entità e non eludibili. Sarà dunque inevitabile, perché non si creino scompensi ulteriori nell’equilibrio della finanza pubblica, individuare misure compensative equivalenti.

Il decreto legge n. 262/2006, contenente “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” è stato pubblicato in sordina nella gazzetta ufficiale n.230 del 3.10.2006 (vedi tabella pubblicata su Il sole 24 ore del 6 ottobre e informativa fiscale SEAC n.224). Cosa contiene? Una mazzata da qualche miliardo di euro che colpisce, tanto per cambiare, le imprese, piccole o grandi che siano.

L’acquisto e le spese di gestione di un’automobile per un autonomo come il sottoscritto diventano completamente indeducibili (25% per i professionisti). Non è finita: il provvedimento ha valore retroattivo ed è valido per le spese sostenute nel 2006. Sbaglio oppure la retroattività è esclusa dallo Statuto dei diritti del contribuente?

All’art. 3 (“Efficacia temporale delle norme tributarie”) lo Statuto ribadisce il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, che divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.

L’irretroattività delle norme tributarie costituisce principio generale del nostro sistema tributario, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 02/04/2003 n. 5015, Sentenza del 13/06/2002 n. 8415) che, con la Sentenza del 14/04/2004 n. 7080, ha riconosciuto l’intenzione del legislatore di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.

Caro sig. Prodi (o chi per lei): il mio giro d’affari non giustifica l’acquisto di una seconda macchina immatricolata autocarro da dedicare completamente all’attività (e quindi deducibile al 100%); nel 2006 mi sono comprato una moto per risparmiare tempo nei viaggi (45 minuti al giorno fanno sempre comodo) e spese di parcheggio (che assurdamente non posso nemmeno scaricare). Cosa devo fare secondo lei? Chiudere baracca? Andare a piedi dai clienti?

Invito tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione a diffondere il messaggio (e possibilmente smentirmi), sperando che qualcuno decida di cambiare un provvedimento che porterà molte piccole attività alla canna del gas.


Obbligo F24 telematico

4 settembre 2006

Comunicazione di servizio per i titolari di partita IVA.

Il testo riportato di seguito è contenuto nel famigerato “Decreto Bersani”:

A partire dal 1o ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita` di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997″

In un primo momento le alternative sembravano solo due:

  • utilizzare il software del ministero delle finanze (F24online, compatibile solo con Mac e Windows) e richiedere il PIN all’agenzie delle entrate
  • delegare il consulente/commercialista all’invio degli F24 con accredito sul conto corrente del cliente

In realtà ho scoperto che in alcuni casi (es. Unicredit) è possibile continuare ad utilizzare il proprio sistema di home banking: ad una mia precisa richiesta l’assistenza Fineco ha risposto

quest’ultimo [l'F24 Fineco] rappresenta uno dei canali autorizzati per il pagamento delle imposte in modalità telematica, come previsto dall’art.37 del D.L. 4 luglio 2006, n.223.